Superbonus, opportunità sì ma quanti problemi!

11 febbraio 2022

Ha dato impulso a un settore in asfissia ma adesso rischia una stretta pesante dopo alcuni casi di cronaca. Nel frattempo, si è consolidata una giurisprudenza in materia di Superbonus e condomini. L'analisi dello Studio Marinari su questo (ancora) vantaggioso incentivo.

Il Superbonus è uno degli interventi in edilizia più apprezzati. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Si eseguono dei lavori cosiddetti trainanti che devono aumentare la classe energetica dell'immobile attraverso il miglioramento del cappotto termico o la sostituzione degli impianti termici e di climatizzazione oppure interventi contro il rischio sismico. Ai lavori trainanti, si possono associare dei lavori cosiddetti trainati, come l'istallazione di pannelli solari, così da fornire una nuova fonte di energia, e di colonnine di ricarica.

Il Superbonus permette al contribuente di ottenere un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, quest’ultimo, a sua volta, può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta cedibile ad altri soggetti quali banche e operatori finanziari certificati. Al contribuente va uno sconto in fattura pari al totale dei lavori (100), al fornitore liquidità dalla banca o dall’intermediario pari a 110. Ovviamente, per ottenere tutto questo è necessario asseverare l'effettività dei lavori e il miglioramento dell’immobile.

Grazie ai suoi benefici e alla sua vantaggiosità, il Superbonus è stato un successo. L’incentivo è parte integrante di una strategia verso la transizione ecologica e ha permesso di elevare la qualità energetica degli immobili. C’è poi il lato economico. Intorno al Superbonus si è sviluppato un fiorente mercato: aziende edili, tecnici per le asseverazioni, enti finanziari specializzati nell’acquisto del credito d’imposta. Il settore edile ha ritrovato dinamismo, dopo un decennio di crisi, e, a dati di fine 2021, ha contribuito moltissimo al Pil.

Ma ci sono dei problemi che sono stati già portati all'attenzione dei nostri Tribunali.

Da quando il Superbonus del 110 % è operativo, molti sono i condomini – la categoria di immobili che può beneficiarne più a lungo – che hanno deciso di aderire a questa opportunità, soprattutto per aumentare l’efficienza energetica delle parti comuni.

In tema di Superbonus, le deliberazioni dell’assemblea condominiale aventi per oggetto l’approvazione degli interventi edilizi di riqualificazione energetica (eco bonus) per essere valide richiedono una doppia maggioranza (maggioranza per teste e per millesimi), ossia voto della maggioranza degli intervenuti (metà degli intervenuti in assemblea più uno) che rappresentano i due terzi dell’edificio.

Ma se i lavori deliberati introducono un mutamento al decoro architettonico dell’edificio (ad esempio, cambia il colore delle facciate o vengono introdotte delle variazioni alle originarie linee dell’edificio che pregiudicano sensibilmente il suo aspetto armonico o viene inserito un elemento architettonico esclusivamente decorativo che ne altera l’estetica) sarà necessario ottenere il consenso di tutti i condomini (unanimità per teste e per millesimi). 

Da qui un serie di ordinanze cautelari volte a sospendere l’esecutività delle delibere condominiali che non hanno rispettato le prescritte maggioranze, come quella del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sez. XIII, Ord., 30/09/2021) che stabilisce il principio di diritto secondo il quale solo il consenso unanime dei condomini può consentire che si proceda ai lavori se la realizzazione del cappotto termico sulla facciata ne muta l’originaria fisionomia.

Tuttavia, una volta rispettate le maggioranze richieste dalla legge, interviene la Cassazione (sent. n. 10372/2021), affermando, sempre in tema di cappotto termico, ed escludendo l’autonomia strutturale dei piani interrati, che tutti i condomini devono partecipare alle spese in base alle loro quote di proprietà, senza potersi sottrarre ad esse perché "non interessato".

Diverso il discorso relativo alla cessione del credito

L'Ecobonus 110 per cento è una detrazione fiscale del 110 % delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico. La cessione del credito, ammissibile anche per il condominio, è difatti sottratta alle competenze dell’assemblea condominiale, in quanto ha per oggetto un diritto personale che incide sulla posizione patrimoniale e fiscale dei singoli condomini, e per questo è richiesto l’espresso consenso di ciascuno di essi.

A questi problemi se ne aggiungono altri

È chiaro ed evidente, innanzitutto, che lo Stato si privi di molte risorse, sebbene la mole di lavoro creato ne restituisca per lo meno una parte consistente, per non parlare dell’impiego di manodopera. Questa opportunità, purtroppo, ha spinto alcuni a ideare delle truffe per centinaia di migliaia di euro, ma, come si apprende chiaramente dalla stampa, si tratta sempre di lavori non iniziati dunque facilmente individuabili. Anche per questo molti operatori del settore invitano a non fare di tutta l’erba un fascio.

In concomitanza è stato previsto un rinnovo del Superbonus ma in modo frammentato (per i già citati condomini) e poi un successivo décalage prima al 75% e poi al 70%, comunque con l'obiettivo di renderlo stabile. Più di recente è stata inserita una stretta sulla cessione del credito, adesso cedibile solo una volta ma potrebbe esserci un nuovo decreto per ripristinare il meccanismo precedente. Dunque, un po' per i casi di cronaca e un po' per i conti dello Stato si assiste a un restringimento del Superbonus.

Ancora una volta, dunque, causa, forse, la farraginosità della normativa che regola la materia, non si può che concludere con la consueta espressione "working in progress".

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