LASTRICO SOLARE E RESPONSABILITA’ IN CASO DI DANNI

Il lastrico solare è quella superficie piana posta sulla parte superiore dell’edificio condominiale che ha come funzione principale quella di copertura dello stesso di cui forma parte integrante, e quindi, per questo motivo, il lastrico solare rientra tra le cose comuni alle cui spese di conservazione devono partecipare tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c..

Se però il lastrico solare è di proprietà esclusiva di uno o più condomini (terrazza a livello), o se il suo uso è riservato, in via esclusiva, a uno o più, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (art. 1126 c.c.).

In ogni caso, il lastrico solare può presentare diversi rischi, soprattutto se non viene mantenuto correttamente.

In materia di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo a livello di proprietà o di uso esclusivo, all’appartamento sottostante, ai fini della loro imputabilità, dovranno trovare applicazione l’art.2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia), l’art. 1130 c.c. (Attribuzioni dell’amministratore), l’art. 1135 c.c. (Attribuzioni dell’assemblea dei condomini), comma 1, n. 3, e l’art. 1129 c.c. (Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore).

Il concorso di tali responsabilità andrà tuttavia risolto sulla base delle prove raccolte dagli interessati.

Appare pertanto consigliabile instaurare un processo per ATP ex art. 696 bis c.p.c. e, in caso di mancanza di una bonaria composizione della controversia, rivolgersi al Tribunale perché quest’ultimo accerti ed imputi la responsabilità delle infiltrazioni al cattivo stato di manutenzione della guaina della pavimentazione soprastante (bene comune condominiale) o alla rottura della stessa per colpa dell’utilizzatore/proprietario  esclusivo del lastrico solare/terrazza o alla ditta che ha eseguito dei lavori sull’immobile condominiale.

Salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art, 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'utilizzatore esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio, chiamato in responsabilità potranno essere il proprietario dell’appartamento soprastante, o eventualmente la ditta che in tempi recenti sia intervenuta per dei lavori che in qualche modo hanno interessato la terrazza a livello e/o il lastrico solare.

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