Semplificare oggi significa tradurre

08 maggio 2020

Nonostante l'invito al legislatore a semplificare le norme per favorire la comprensione, ci sono ancora tante ambiguità che rischiano di alimentare incompresioni. Da qui il compito del legale di orientare il cliente.

La Circolare del Presidente del Senato del 20/04/2001 contenente le regole e le raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi alla lettera b) del suo articolo 2 invita il legislatore a rispettare “per quanto possibile” il principio della semplicità e ad evitare qualsiasi ambiguità sintattica e semantica.

Se consideriamo che l’ambiguità sintattica è una proprietà di quelle frasi per le quali può essere fornita più di un'interpretazione; mentre l'ambiguità semantica si produce quando la parola chiave di una frase ha un doppio significato, ciascuno dei quali rinvia ad una diversa realtà fattuale, appare da subito evidente che la principale caratteristica del Legislatore italiano è l'impossibilità di esprimere un qualsiasi concetto con semplicità e chiarezza.

Emblematica, in tal senso, é sempre stata la Legge di Bilancio[1] che in base al principio secondo il quale le disposizioni concernenti la copertura finanziaria sono preferibilmente accorpate in un unico articolo é di regola costituita da un solo articolo diviso inmolti, moltissimi commi, ossia in frasi sintatticamente complete – i c.d. periodi – che terminano con il punto a capo, ossia con il punto e con l’andare a capo.

Facciamo l'esempio del Comma 792 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160  - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.[2]

Questo il testo “originale”:

792. Le attività di riscossione relative  agli  atti  degli  enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data  in  base  alle norme che regolano  ciascuna  entrata  sono  potenziate  mediante  le seguenti disposizioni:

    a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate  patrimoniali  emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma  691,  della  legge  n.  147  del  2013,  nonché  il  connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni  devono  contenere  anche l'intimazione ad adempiere, entro il  termine  di  presentazione  del ricorso, ovvero, nel caso di  entrate  patrimoniali,  entro  sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato  alla  riscossione  delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento  degli  importi  negli stessi indicati, oppure,  in  caso  di  tempestiva  proposizione  del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di  cui  all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì  recare   espressamente   l'indicazione   che   gli   stessi costituiscono  titolo  esecutivo  idoneo  ad  attivare  le  procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà  alla riscossione delle somme  richieste,  anche  ai  fini  dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di  cui  al  periodo  precedente  é riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base agli  avvisi  di  accertamento  e  ai   connessi   provvedimenti   di irrogazione delle sanzioni, ai sensi  del  regolamento,  se  adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al  decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo  19  del  decreto legislativo n.  472  del  1997,  nonché  in  caso  di  definitività dell'atto impugnato. Nei  casi  di  cui  al  periodo  precedente,  il versamento delle somme dovute deve  avvenire  entro  sessanta  giorni dalla  data  di   perfezionamento   della   notifica;   la   sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,  carente  o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai  periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

    b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la  proposizione  del  ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica  dell'atto  finalizzato alla riscossione delle  entrate  patrimoniali,  senza  la  preventiva notifica della cartella di pagamento e  dell'ingiunzione  fiscale  di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla procedura coattiva per  la  riscossione  delle  entrate  patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei  proventi  di  Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui  al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di  trenta giorni dal termine ultimo per  il  pagamento,  la  riscossione  delle somme richieste e' affidata in carico al  soggetto  legittimato  alla riscossione forzata.  L'esecuzione è sospesa  per  un  periodo  di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui  alla lettera a) al  soggetto  legittimato  alla  riscossione  forzata;  il periodo  di  sospensione  e'  ridotto  a  centoventi  giorni  ove  la riscossione  delle  somme  richieste  sia  effettuata  dal   medesimo soggetto che ha  notificato  l'avviso  di  accertamento.  Nelle  more dell'emanazione del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, le modalità di  trasmissione  del  carico  da  accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione  sono  individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità  di  trasmissione  del carico  da  accertamento  esecutivo  al  soggetto  legittimato   alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

  c) la sospensione  non  si  applica  con  riferimento  alle  azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta  sospensione  non opera  in  caso  di  accertamenti  definitivi,  anche  in  seguito  a giudicato,  nonché  in  caso  di  recupero  di  somme  derivanti  da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla  riscossione forzata informa con raccomandata  semplice  o  posta  elettronica  il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

  d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e  portato a  conoscenza  del  contribuente,  per  il   positivo   esito   della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  può essere affidata in carico ai soggetti  legittimati  alla  riscossione forzata anche prima del termine  previsto  dalle  lettere  a)  e  b).

Nell'ipotesi  di  cui  alla  presente  lettera,  e  ove  il  soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga  a  conoscenza  di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  pregiudicare  la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera  c)  e  non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

    e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con  i  poteri,  le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che  disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

    f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997  si  avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle  norme  di cui al titolo II del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  con  l'esclusione  di   quanto   previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

    g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso  al  soggetto legittimato alla riscossione con  le  modalità  determinate  con  il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo,  a  tutti  gli  effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui  il  soggetto legittimato  alla  riscossione,  anche   forzata,   ne   attesti   la provenienza;

    h) decorso un  anno  dalla  notifica  degli  atti  indicati  alla lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla  notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

    i)  nel  caso  in  cui  la  riscossione  sia  affidata  ai  sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225, a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine  ultimo  per  la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al  decorso  del

termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato  alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme  richieste  con  gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi  di  mora nella misura indicata dall'articolo 30  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,  calcolati  a  partire  dal  giorno successivo  alla  notifica  degli  atti  stessi;   all'agente   della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente  a  carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

    l)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme  vigenti  al  ruolo, alle  somme  iscritte  a  ruolo,  alla  cartella   di   pagamento   e all'ingiunzione di cui al testo unico di  cui  al  regio  decreto  14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

Questa la “traduzione”:

792. Le attività di riscossione relative  agli  atti  degli  enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data  in  base  alle norme che regolano  ciascuna  entrata  sono  potenziate  mediante  le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate  patrimoniali  emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma  691,  della  legge  n.  147  del  2013[3]ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni  devono  contenere l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati e richiesti entro il  termine  di  presentazione  del ricorso, oppure, se si tratta di  entrate  patrimoniali[4], entro  sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla  riscossione di queste ultime.

Nel caso in cui il ricorso venga proposto tempestivamente, l'atto deve contenere  l'indicazione della disciplina dell'esecuzione delle sanzioni amministrative, regolata all'articolo 19 del D. Lgs. n. 472/1997[5] [6]; e della disciplina applicabile alle controversie in materia di opposizione all’ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti, disciplinata all’articolo 32 del D. Lgs. n. 150/2011[7] il quale stabilisce che le succitate controversie sono regolate dal rito ordinario di cognizione e la competenza è del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente pubblico che ha emesso il provvedimento opposto. Nel caso in cui sia proposta opposizione all’atto, la sua efficacia esecutiva può essere sospesa su richiesta delle parti, nel caso in cui ricorrano gravi motivi, indicati in modo esplicito dalla parte che ne chiede l’irrogazione (art. 5 D. Lgs. n. 150/2011).

Tale contenuto deve essere riprodotto anche negli atti successivi da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano nuovamente determinati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti di irrogazione delle eventuali sanzioni;

b) nel caso di entrate patrimoniali, una volta decorso il termine utile per la  proposizione  del  ricorso cioè decorsi sessanta giorni dalla notifica  dell'atto  finalizzato alla loro riscossione, gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo, a prescindere dal fatto che siano state notificate o meno la cartella di pagamento e  l'ingiunzione  fiscale  di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla procedura coattiva per  la  riscossione  delle  entrate  patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei  proventi  di  Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui  al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Scaduto il termine indicato per il pagamento e decorsi ulteriori trenta giorni senza che nulla sia accaduto,  la  riscossione  delle somme richieste (il carico da accertamento esecutivo)viene affidata al  soggetto incaricato della riscossione forzata. Dopo l’affidamento dell’incarico, l'esecuzione  e'  sospesa  per  un  periodo  di centottanta giorni. Il periodo di sospensione dell’esecuzione é invece di soli 60 giorni se l’ente che ha notificato l’avviso di accertamento é lo stesso incaricato di procedere all’esecuzione forzata.

I tempi e modi dell’incarico di riscossione sono decisi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso in cui queste ultime norme non fossero state ancora emanate, deciderà l’Ente titolare del credito;

 

c) la sospensione dell’esecuzione non si applica alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché in caso di accertamento definitivo del credito o in seguito a giudicato. I soggetti legittimati hanno l’obbligo di comunicare al debitore la presa in carico della riscossione delle somme a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica, salvo che non ricorra l’ipotesi di fondato timore che il decorso del tempo possa pregiudicare l’esisto positivo della procedura di riscossione coattiva di cui alla successiva lettera d);

 

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e  portato a  conoscenza  del  contribuente, di pregiudizio per  il   positivo   esito   della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  può essere subito affidata ai soggetti  legittimati  alla  riscossione. In questo caso, se  il  soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga  a  conoscenza  di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  pregiudicare  la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera  c)  e  non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

 

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con  i  poteri,  le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che  disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

 

f) l’attività di riscossione coattiva degli enti e dei soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997[8] é regolata dalle norme di cui al titolo II del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  con  l'esclusione  di   quanto   previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

 

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso  al  soggetto legittimato alla riscossione con  le  modalità  determinate  con  il decreto di cui alla lettera b) (regio decreto 14 aprile 1910, n. 639), tiene luogo,  a  tutti  gli  effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui  il  soggetto legittimato  alla  riscossione,  anche   forzata,   ne   attesti   la provenienza;

 

h) decorso un  anno  dalla  notifica  degli  atti  indicati  alla lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla  notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973[9];

 

i)  nel  caso  in  cui  la  riscossione  sia  affidata  ai  sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225 (gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1 (TARI (tassa rifiuti), in precedenza arsu, Tia, Tares), del soggetto preposto alla riscossione nazionale a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine  ultimo  per  la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al  decorso  del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato  alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme  richieste  con  gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi  di  mora nella misura indicata dall'articolo 30  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, (il tasso di interesse è determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi), calcolati  a  partire  dal  giorno successivo  alla  notifica  degli  atti  stessi;   all'agente   della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente  a  carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

l)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme  vigenti  al  ruolo, alle  somme  iscritte  a  ruolo,  alla  cartella   di   pagamento   e

all'ingiunzione di cui al testo unico di  cui  al  regio  decreto  14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). [10]

 

In conclusione,

lungi dal privato cittadino poter comprendere il testo di legge in assenza di un intermediario, quale è il suo consulente e difensore. Il compito/dovere di quest’ultimo consiste, anche, nella spiegazione al proprio cliente della complessità della materia, cercando, dunque, di sopperire alla mancata ottemperanza da parte del legislatore del principio di semplicità nella redazione dei testi di legge, sancito dalla Circolare del Presidente del Senato del 20/04/2001. Il difensore e consulente pertanto, guida il privato cittadino nella corretta comprensione dei testi di legge che lo toccano dal vivo e lo interessano, al fine di renderlo più consapevole del contenuto di essi dandogli i giusti strumenti per assumere le decisioni funzionali ad una migliore vita possibile.


Note al testo

[1] La Legge di Bilancio - Con la legge costituzionale n. 1 del 20/04/2012, in vigore dal 08/05/2012, imposta dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, viene sostituito l’art. 81 della Costituzione che fino a quest’ultima data così disponeva:

"Le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione dl bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per favi fronte".

Dopo la riforma del 2012 questo è il nuovo art. 81 della Costituzione:

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamente é consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le camere ogni anno approvano con leggi il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio  provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.”.

Nel 2012 non cambia però solo l’art. 81 della Costituzione. Con la L. n. 243/2012 viene modificato anche il contento della Legge di Bilancio che da quella data raccoglie in sé anche quello che era il contenuto della “vecchia” Legge di Stabilità, tant’é che il nuovo Bilancio é composto di due sezioni: una prima sezione che assolve le funzioni dell’ex legge di stabilità, riportando le misure quantitative che servono per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella sezione contabile; ed una seconda sezione che riporta le previsioni delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato secondo le leggi vigenti ed integrate con gli effetti della manovra, esattamente come faceva la “vecchia” Legge di Bilancio.

[2] G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45.

[3] Aziende speciali, S.p.A. e S.r.L. a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano iscritti all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze.

[4] Sono di tipo patrimoniale le seguenti entrate: contravvenzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative, parcheggi, acquedotto-utenze idriche, lampade votive, rette scolastiche, oneri di urbanizzazione, servizi a domanda individuale.

[5]  Decreto legislativo avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

[6]  Alcuni principi in materia: in caso di fumus boni iuris e di periculum in mora, ossia quando ad un primo superficiale esame l’opposizione si presenta fondata e/o quando  dall’esecuzione del provvedimento sanzionatorio può derivare un danno grave e irreparabile, le commissioni tributarie regionali possono sospendere l’esecuzione; le stesse commissioni devono invece concederla se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa; nel caso, invece, di ricorso promosso di fronte ad un organo amministrativo, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione di quest’ultimo nei limiti della metà dell’ammontare di quanto stabilito; sarà poi l’autorità giudiziaria successivamente adita, se dall’esecuzione del provvedimento sanzionatorio può derivare un danno grave e irreparabile, a sospenderla, con gli stessi criteri della commissione regionale tributaria ossia scatta l’obbligo di sospensione se viene offerta idonea garanzia; in ultimo, se l’azione viene iniziata davanti all’autorità ordinaria ovvero se a questa i si rivolge dopo la decisione dell’organo amministrativo, la sanzione pecuniaria é riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l’eventuale sospensione disposta dal giudice di appello. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l’ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione é divenuto definitivo.

[7] Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

[8] Aziende speciali, S.p.A. e S.r.L. a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano iscritti all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze.

[9] Art. 50 = Qualora sui beni del debitore sia stato già iniziato altro procedimento di espropriazione l’esattore può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore. Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto all’esattore  l’importo del suo credito, l’esattore resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li continua secondo le norme di questo titolo. L’esattore può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

[10] Sul rapporto tra gli enti dello stato e i soggetti affidatari, ossia le aziende speciali, S.p.A. e S.r.L., alle quali viene affidato il compito di riscuotere i crediti degli enti stessi - Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, all’articolo 57 istituisce le agenzie fiscali: Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono".

In base all’articolo 2, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000: “L’Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali […]”.

Comma 2: “L’Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti (ad esempio Irpef, Ires, Irap), dell’imposta sul valore aggiunto  (IVA) e di tutte le imposte (imposte indirette: imposta di bollo, IMU, imposte di registro, imposta sulle successioni e donazioni), diritti o entrate erariali di cui all’articolo 62 del decreto istitutivo (Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300).”

In base alla  legge n. 248 del 2005, titolo II, “Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria”, all’articolo 3, comma 1 e 2, si stabilisce che: “A decorrere dal 1° ottobre 2006, é soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione [n.d.r. Prima di essere affidata all’Agenzia delle entrate, la riscossione era affidata a soggetti privati, le c.d. Esattorie, le quali operando in ambiti spesso molto piccoli, tant’é che all’interno del medesimo territorio provinciale spesso ve ne era più d’una] e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2. Per   l'immediato   avvio   delle   attività   occorrenti  al conseguimento  dell'obiettivo  di  cui  al  comma  1 ed al fine di un sollecito  riordino  della  disciplina  delle  funzioni relative alla riscossione  nazionale,  volto  ad  adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo,  l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Istituto  nazionale della previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  procedono, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, alla costituzione della  «Riscossione S.p.a. », con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, ( di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS ).”

La Riscossione S.p.A. nel 2007 cambia nome divenendo Equitalia S.p.A. composta da tre agenzie di riscossione di seguito Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud. Nel 2016 viene costituita Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. all’interno della quale confluiscono le agenzie di Equitalia Nord, Centro e Sud. Con il Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 recante le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.”, all’articolo1, comma 1,  Equitalia viene soppressa a decorrere dal 1° luglio 2017, la norma continua stabilendo, rispettivamente al comma 2 e 3 che:

  1. “Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3.

  2. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.”

Pertanto, alla soppressione di Equitalia segue la riattribuzione in capo all’Agenzia delle entrate delle funzioni di riscossione, quest’ultima esercita tali funzioni attraverso un ente strumentale, ossia l’Agenzia delle entrate-Riscossione la quale acquista la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni previste al Decreto del Presidente della Repubblica del 1973 n. 602, titolo I, capo II, e del titolo II.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2017, viene approvato lo statuto dell’Agenzia delle entrate-riscossioni. In base alla lettura dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto l’attività dell’Agenzia delle entrate-riscossioni è regolata, oltre che dal presente statuto,  dal decreto-legge n. 193 del 2016, dal Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Inoltre, all’articolo 3, del suddetto Decreto, si stabilisce che i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge  2 dicembre 2005, n.248, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”)  si intendono riferiti altresì all’ente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione in quanto compatibili. In base all’articolo 2, comma 4: “L’Agenzia, per il perseguimento delle proprie finalità, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.” La continuità delle funzioni di riscossione dal Gruppo Equitalia all’Agenzia delle entrate-Riscossioni, si evince da diverse disposizioni presenti all’interno dello Statuto.

In primo luogo,  abbiamo all’articolo 3, comma 1, il passaggio del patrimonio dal Gruppo Equitalia all’Agenzia delle entrate- Riscossione: In sede di costituzione, il patrimonio dell’Agenzia è rappresentato da un fondo di dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017.” In secondo luogo, in base alla lettura dell’articolo 10, comma 1, rubricato “Personale e relazioni sindacali”,  l’ Agenzia delle entrate-Riscossione subentra nei rapporti di lavoro di Equitalia S.p.A. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.: “L’Agenzia subentra a titolo universale nei rapporti di lavoro dei dipendenti di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Tale personale è trasferito all’Agenzia senza soluzione di continuità e mantiene la posizione giuridica, economica e previdenziale alla data del trasferimento, ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, così come richiamato dall’art. 1, comma 9 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.” Infine, l’Agenzia delle entrate-Riscossioni subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. ( articolo 19, comma 2: “Fermo restando che l’Agenzia subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., la stessa opera nel rispetto delle previsioni normative vigenti.”   

Con riferimento al controllo sull’operato dell’agenzia delle entrate-Riscossioni, esso è affidato al Ministro dell’economia e delle Finanze (articolo 1, comma 4L’Agenzia è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.” ), alla Corte dei conti ( articolo 8, comma 1, “L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.”),  e all’Agenzia delle entrate (articolo 17, comma 2: “Ai fini di assicurare la massima trasparenza e pubblicità, l’attività di riscossione svolta dall’Agenzia è soggetta a monitoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate.”.

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