Il mandato e le differenze con la procura

20 luglio 2022

Un'analisi dello Studio Marinari sul mandato, le sue tipologie, le differenze con la procura.

Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 cod. civ.). Il mandato, dunque, si colloca all'interno dello schema dell'agire per altri, affermandosi come uno dei modelli di sostituzione nel compimento di atti negoziali e di attività avente rilevanza giuridica.

Le norme sul mandato, tuttavia, regolano solo ed esclusivamente il rapporto tra mandante e mandatario. Mentre la sanzione per la violazione degli obblighi contrattuali da parte del mandatario ricade nella comune tutela contrattuale (azione di adempimento, risarcimento del danno, risoluzione per inadempimento, rifiuto dell’adempimento inesatto, ecc.). L'incapacità legale e naturale del mandante o del mandatario determina, invece, la annullabilità del mandato.

Il mandato con e senza rappresentanza

Nel caso di mandato senza rappresentanza, la norma che lo prevede postula l'assoluta indipendenza del rapporto mandante – mandatario rispetto a quello mandatario – terzo(art. 1705 cod. civ., comma 1: "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato").

Difatti, “la previsione di cui all'art. 1705, comma 2, c.c. - secondo cui, in deroga alla regola generale per cui i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, quest'ultimo "può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" - va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un contratto di appalto concluso da un notaio "nell'interesse e per conto" di una società, dopo aver escluso che dal contesto delle dichiarazioni contrattuali emergessero elementi idonei a ritenere che vi fosse stata una spendita del nome della mandante, aveva negato la legittimazione di quest'ultima ad agire contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni da inadempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2016) (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 08/05/2019, n. 12250)

Nel caso, invece, di mandato con rappresentanza vige il principio della diretta imputazione al mandante degli effetti dell’atto posto in essere dal mandatario, per cui il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente, ossia del terzo, come se l’affare gestito fosse suo proprio.

Interessante, a questo riguardo, una pronuncia  del Tribunale di Roma del 2019 (Tribunale Roma, Sez. V, sentenza 02/04/2019, n. 7099) che nel pronunciarsi sottolinea, una volta di più, come il contratto di mandato con rappresentanza, in punto di rapporti interni mandante-mandatari, sia un contratto ad effetti obbligatori: “In tema di mandato con rappresentanza, il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere in suo nome dal rappresentante non comporta sempre, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, l'acquisto automatico delle stesse al patrimonio del mandante e ciò in ragione della fungibilità del danaro che fa di regola identificare nel detentore materiale delle stesse il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole sul mandato quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante le somme riscosse, previo rendiconto.”.

Sempre in materia di riscossione di somme da parte del mandatario con rappresentanza, la Corte di Cassazione afferma poi il diritto del mandatario di richiedere l'emissione di titoli di pagamento (nella specie, un decreto ingiuntivo) direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilità, materiale e giuridica del mandante. È quanto si legge nella sentenza della (Cass. Civ., sentenza 30/03/2019, n. 7895).

Sempre in tema di mandato con rappresentanza, la giurisprudenza sottolinea l’esistenza dell’obbligo, in capo al mandatario, di informare il terzo, in modo esplicito e non equivoco, di agire non solo nell’interesse, ma anche in nome del mandante/rappresentato:  In tema di mandato con rappresentanza, ai fini della sussistenza della "contemplatio domini", che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che l'ha concluso, pur non essendo richiesto l'uso di formule solenni o che la spendita del nome altrui risulti dallo stesso contratto, è tuttavia necessario che il rappresentante abbia reso edotto l'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato; nel caso in cui la spendita del nome sia contestata, l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e la relativa indagine, involgendo accertamenti di fatto, è devoluta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione.“(Tribunale Bergamo, Sez. IV, Sentenza 25/07/2020, n. 1092).

Ma cosa può succedere se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui?

Il Tribunale di Milano afferma che in questo caso nessun rapporto si costituisce tra il terzo ed il mandante ma poi aggiunge che “se il mandante, una volta ricevuta conoscenza dell'esecuzione del mandante, non contesti subito lo scostamento dalle istruzioni o l'eccesso dai limiti del mandato, ciò comporta approvazione e accettazione della prestazione diversa compiuta dal mandatario” (Tribunale Milano, Sez. VII, Sentenza 12/02/2018, n. 1502).

E la procura?

La procura resta un istituto distinto dal mandato, seppure, nella pratica a quest’ultimo collegata funzionalmente.

Difatti, nel mandato con rappresentanza la procura si pone come fonte della legittimazione rappresentativa, con la conseguenza che la sua eventuale invalidità provoca la nullità del mandato per impossibilità dell’oggetto; mentre la sua estinzione può determinare la impossibilità della prestazione gestoria del mandatario con conseguente risoluzione automatica del mandato. Viceversa, l’eventuale estinzione del mandato per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante (art. 1728 e art. 1729 cod. civ.) non impedisce la sopravvivenza della procura e la conseguente efficacia del contatto rappresentativo.

Tutto quanto sopra rappresentato si verifica, però, solo a condizione che l'invalidità e l'estinzione della procura siano opponibili al terzo contraente, cosa che accade se il terzo è stato debitamente informato della sopravvenienza o vi sia prova che lo stesso ne era a conoscenza al momento della conclusione del contratto. Per quanto riguarda, invece, l'estinzione del mandato, il contratto rappresentativo sopravvive solo a condizione che il fatto estintivo non sia opponibile ai terzi ovvero solo a condizione che i terzi lo hanno abbiano ignorato senza colpa (art. 1396 cod. civ.).

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