Fondo patrimoniale familiare: cosa deve sapere il creditore

07 dicembre 2021

Il fondo patrimoniale familiare è un istituto a carattere eccezionale che serve per provvedere ai bisogni della famiglia. Questo strumento ha conosciuto un ampio ricorso negli ultimi anni da parte dei debitori per sottrarsi ai propri obblighi tanto da indurre il legislatore a intervenire. Il creditore adesso ha maggiori possibilità di rivalersi purché si muova con oculatezza e abbia prove sufficienti. Diverso il caso in cui il fondo patrimoniale nasca per manovre elusive.

L'art. 167 del Codice civile prevede che per soddisfare i bisogni della famiglia "ciascuno o ambedue i coniugi per atto pubblico, o un terzo, anche con testamento, possono costituire un fondo patrimoniale". Seguendo le evoluzioni della società e dunque della legge, oggi la creazione di un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di fare fronte ai bisogni della famiglia è consentita anche ai componenti dell’unione civile.

I beni che vanno ad “arricchire” il fondo patrimoniale (beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito) vengono così vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia, e sono per questo sottratti a tutte quelle esecuzioni che hanno per oggetto debiti contratti per motivi/attività/bisogni estranei alla vita familiare.

Difatti, secondo quanto disposto dall'art. 170 Cod. civ., "la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Il fondo patrimoniale è, dunque, un istituto a carattere eccezionale, a mezzo del quale è possibile escludere i beni che ne fanno parte dalla generale garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 Cod. civ. che invece riguarda tutti beni del debitore ("Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri").

È per questo motivo che sempre più spesso il fondo patrimoniale è stato utilizzato da coloro i quali intendono eludere l'art. 2740 Cod. civ. e sottrarsi così alle esecuzioni intentate nei loro confronti dai creditori, sia pubblici che privati.

Intervento normativo

Con la L. n. 83/2015 il Legislatore ha dunque tentato di mettere un freno a questo fenomeno introducendo l'art. 2929 bis Cod. civ. che prevede la possibilità, per il creditore, di procedere direttamente ad esecuzione a condizione di trascrivere il pignoramento sui beni fatti confluire dal debitore nel fondo patrimoniale entro un anno dall’annotazione a margine dell'atto di matrimonio della costituzione del fondo stesso.

Appare tuttavia ovvio che questa soluzione non ha portato molti benefici al creditore, sul quale grava, comunque, l'obbligo di informarsi (indagare sull’annotazione) e quello di agire (pignoramento). La sua introduzione, tuttavia, ha determinato l'inversione dell'onere della prova relativa al danno, subito dal creditore, in seguito alla costituzione di un fondo patrimoniale, qualora al momento della sua costituzione lo stesso avesse già maturato un credito: in tal caso, difatti, si presume l'intenzione elusiva della garanzia patrimoniale da parte del debitore e si onera quest’ultimo della prova del contrario.

Resta comunque salva la possibilità, per il creditore, di agire in revocatoria ordinaria, destinata, quando ne ricorrano gli estremi, a vanificare l’attività elusiva del debitore (art. 2901 Cod. civ.), azione desinata a rendere inefficaci tutti gli atti di disposizione – compresa la costituzione del fondo patrimoniale – posti in essere dal debitore e che recano pregiudizio (c.d. eventus damni) alle ragioni del creditore stesso.

In particolare, nel caso del fondo patrimoniale, essendo quest’ultimo un negozio a titolo gratuito, per il creditore sarà sufficiente provare che la sua costituzione gli ha creato una maggiore difficoltà a soddisfare il proprio diritto, sia dal punto di vista quantitativo (incapienza) che qualitativo (procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe).

Anche in questo ambito, resta tuttavia rilevante (e determinante) la prova dell’esistenza di un “elemento soggettivo” rappresentato dalla conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore (scientia fraudis), anche per mezzo di un atto anteriore al sorgere del credito se dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, da parte dei coniugi o del terzo costituente, ma non del terzo beneficiario della disposizione.

A tale proposito la Suprema Corte ha chiarito che “il criterio identificativo dei crediti, che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferenti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia”Cassazione, n. 15862/2009), per poi precisare che “i bisogni della famiglia debbano essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, concordato dai coniugi” (Cassazione, n. 2904/2021), includendo nei crediti che possono essere realizzati esecutivamente anche quelli connessi all’attività professionale o d’impresa di chi ha costituito il fondo qualora “la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta o immediata” con i predetti bisogni della famiglia, bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto (possibilità economiche familiari) (Cassazione n. 15741/2021).

Diversa, e soggetta ad azione penale, è la costituzione di un fondo patrimoniale familiare successivamente al ricevimento della notifica di alcuni atti di accertamento fiscale. Una siffatta costituzione è stata difatti inquadrata dalla Cassazione penale (Cassazione n. 41704/2018) nell’ambito delle manovre elusive atte ad integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 1 D. Lgs. n. 74/2020), condannando di conseguenza l’imputato a 4 mesi di reclusione (con sospensione della pena) e confisca della nuda proprietà degli immobili che era stata fatta confluire nel costituito fondo patrimoniale.

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