L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, con il quale il cittadino può ritrovarsi ad avere a che fare. Dobbiamo tutti sapere che l'Agenzia ha "quasi sempre" ragione quando comunica con noi e che ci sono molti comportamenti da evitare. Un'analisi approfondita su rischi, tempi, poteri, costi a cura dello Studio Marinari.
Agenzia dell'Entrate: storia, poteri, margini di azione
L'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito con Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017. Si occupa di recuperare – anche in via esecutiva, con pignoramento presso terzi, fermo amministrativo di veicoli ecc. – le somme dovute allo stato, alle regioni, ai comuni, e a tutti gli enti pubblici in generale, per imposte, sanzioni e interessi legali, da chi ha beni e si trova sul territorio nazionale.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata solo se in possesso di un idoneo titolo esecutivo ossia di un documento che attesti l'esistenza del credito (come in altri casi anche tra privati cittadini).
Il nostro approfondimento sul "diritto di ritenzione": https://www.avvocatomarinarifirenze.com/il-diritto-di-ritenzione/news/74/2022/6/10
Nel caso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di regola il titolo esecutivo è rappresentato dalla cartella di pagamento – meglio nota come cartella esattoriale –, un documento amministrativo munito, per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva, e contenente l’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, ossia di pagare le somme che nel sopradetto elenco sono poste a carico del debitore stesso.
La cartella di pagamento
La cartella di pagamento oltre ad essere un titolo esecutivo sostituisce – differenza importante – anche l’atto di precetto, ovverosia quello che un comune creditore è tenuto ad inviare al proprio debitore prima di iniziare l’azione esecutiva; per cui, quando arriva la cartella esattoriale, ogni possibile contestazione contro il tributo o la sanzione oggetto della richiesta di pagamento è impossibile.
La cartella di pagamento non necessariamente è preceduta dalla comunicazione di irregolarità, meglio nota come "avviso bonario".
Anzi, la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’avviso bonario solo ed esclusivamente quanto il controllo automatico della dichiarazione dei redditi evidenzia, su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, una incongruenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risulta dovuto all’Agenzia delle Entrate.
Se dall’invio della cartella di pagamento è decorso più di un anno, l’Agenzia delle entrate – Riscossione, prima di procedere con l’esecuzione forzata, dovrà inviare un nuovo sollecito denominato “intimazione di pagamento”.
Il contribuente moroso può, comunque, sempre impugnare la cartella di pagamento, ma solo per vizi afferenti alla cartella stessa, vizi che posso essere, a titolo meramente esemplificativo: l’assenza di motivazione, l’intervenuta prescrizione o l’intervenuto pagamento del debito prima della notifica della cartella.
Il fermo amministrativo
Una particolare attenzione va prestata al fermo amministrativo, una misura volta ad impedire che l'auto del contribuente moroso possa circolare. In questo caso, l'Agenzia delle entrate – Riscossione deve notificare al contribuente, a mezzo raccomandata a/r, un preavviso di fermo ossia l'avvertenza che in caso di mancato pagamento del dovuto l'Agenzia stessa procederà al fermo amministrativo del veicolo a motore di proprietà del contribuente che si assume moroso.
Termini temporali
Tra il ricevimento della raccomandata a/r ed il successivo fermo amministrativo devono decorrere almeno 30 giorni. I termini – tassativi – entro i quali impugnare la cartella di pagamento, tutti decorrenti dal momento in cui la cartella stessa risulta notificata, sono i seguenti:
- 60 giorni quando si tratta di tasse e tributi (ricorso alla Commissione tributaria);
- 30 giorni in caso di multe (ricorso al Giudice di Pace);
- 40 giorni per quanto riguarda i contributi previdenziali (ricorso al Tribunale civile ordinario, sezione lavoro).
A tutti questi termini si applica la sospensione feriale ossia nel calcolo non è compreso il periodo che va dal 1° al 31 agosto.
Tipi di notifiche
Un'ultima annotazione riguarda, più in particolare, come, nel 2022, l'Agenzia delle entrate – Riscossione può notificare una cartella di pagamento:
- Con raccomandata a/r;
- A mano, avvalendosi di un pubblico ufficiale;
- Via pec.
I nostri suggerimenti
Non ritirare una raccomandata, quando si è ricevuto l'avviso di giacenza nella cassetta della posta, è sempre e comunque una pessima scelta, considerato che una raccomandata non ritirata produce i suoi effetti esattamente come se fosse stata ritirata. Solo che il diretto interessato non potrà mai conoscerne il contenuto.
Per gli stessi motivi, una pessima scelta sarà anche quella di affidare al commercialista il dispositivo di firma digitale con il pin di attivazione, senza avere preventivamente installato il programma sul proprio computer, o senza essersi preventivamente garantito l'accesso alla propria casella di posta elettronica certificata.
In ultimo, imprudente sarà anche il non accedere, regolarmente, alla propria casella di posta elettronica, considerato che per esigenze di risparmio, quest'ultimo strumento sta prendendo sempre di più campo. Tutto ciò è un diritto di ogni cittadino, ma non è una scelta sensata. Infatti gli effetti di una raccomandata non ritirata, per la quale però sia stato ricevuto l'avviso di giacenza, si producono allo stesso modo che se fosse stata ritirata.
Sui rapporti con la Pubblica Amministrazione abbiamo scritto anche
- Quando la Pubblica Amministrazione tace
- Quando denunciare la Pubblica Amministrazione
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